PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, è aggiunta la seguente:

          «l-quinquies) il 19 per cento del premio assicurativo sulla responsabilità civile auto corrisposto dal sottoscrittore del contratto assicurativo».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 467 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.